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ARTICOLI
DEL CODICE PENALE SULLA DIFESA
PERSONALE
Art. 52 C .
P. - Legittima difesa.
Non è punibile chi ha
commeso il fatto per esservi stato costretto dalle necessità di difendere un
diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta,
sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Art. 53 C . P. - Uso legittimo delle
armi. La Legge
determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un
altro mezzo di coazione fisica.
Art. 54 C .
P. - Stato di necessità.
Non è punibile chi ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo, anche se lo stato di necessità è determinato
dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona
minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.
Art. 55 C .
P. - Eccesso colposo.
Quando, nel commettere
alcuno dei fatti preceduti dagli articoli 51, 52, 53, e 54, si eccedono
colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero
imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti
colposi, se il fatto è preceduto dalla legge come delitto colposo.
Art. 62 C .
P. - Circostanze attenuanti comuni.
Attenuano il reato, quando
non vi sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le
circostanze seguenti: 1) L'aver agito per motivi di particolare valore morale o
sociale; 2) L'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto altrui
ingiusto; (...).
VIOLENZA
Art. 519 C .
P. - Della violenza carnale.
Chiunque, con violenza o
minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da
tre a dieci anni (...).
Art. 521 C .
P. -Atti di libidine violenti.
Chiunque, usando dei mezzi o
valendosi delle condizioni indicate (...), commette su taluni atti di libidine
dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite (...). Alle stesse pene
soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate (...),
costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla
persona del colpevole o su altri.
Art. 581 C .
P. - Percosse.
Chiunque percuote taluno, se
dal fatto non deriva una malattia del corpo o della mente, è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con una multa fino a
350,00€. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza
come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di altro reato.
Art. 582 C .
P. - Lesione personale.
Chiunque cagiona ad alcuno
una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente,
è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. (...).
Art. 609 bis C. P. - Violenza sessuale.
(Introdotto dal 6 marzo
1996, dal combinato disposto dagli Art. 2 e 3, L . 15 febbraio 1996, n. 66.
1) Chiunque, con violenza o
minaccia o mediante l'abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire
atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni;
2) Alla stessa pena soggiace
chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali; a) Abusando delle
condizioni d'inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del
fatto; b) Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole
sostituito ad altra persona.
3) Nei casi di minore
gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Art. 609 octies bis C. P. - Violenza sessuale di gruppo.
(Introdotto dal 6 marzo
1996, dal combinato disposto dagli Art. 2 e 9, L . 15 febbraio 1996, n.66).
1) La violenza sessuale di
gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti
atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.
2) Chiunque commette atti di
violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
3) La pena è diminuita se
concorre taluna delle circostanze aggravanti previste all'articolo 609 ter.
4) La pena è diminuita per
il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o
nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato
determinato a commettere il reato quando corrono le condizioni stabilita dai
numeri 3) e 4) del primo comma e del terzo comma dell'articolo 112.
Art. 610 C .
P. - Violenza privata.
Chiunque, con violenza o
minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito
con la reclusione fino a quattro anni (...).
Art. 612 C .
P. - Minaccia. Chiunque minaccia ad altri
un ingiusto danno è punito, con la querela della parte offesa, con la multa
fino a lire 100.000. Se la minaccia è grave (...) la pena è la reclusione fino
ad un anno e si procede d'ufficio.
ARMI
Art. 585 C .
P. - Circostanze aggravanti.
(...) Agli effetti della
legge penale per armi s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte
le altre la cui destinazione è l'offesa della persona; 2) tutti gli strumenti
atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto,
ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie
esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Art. 4 T.U.L.P.S. - Porto d'armi od oggetti atti a offendere (L. 18
aprile 1975 n.110).
(...) Non possono essere
portati, fuori dalla propria abitazione o delle sue appartenenze, armi, mazze
ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo,
non possono portarsi, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di
essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti
a offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché
qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da
taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa
alla persona.
Il contravventore è punito
con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da € 55,00 a € 220,00. Nei casi
di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere,può
essere irrogata la sola pena dell'ammenda (...). Con la condanna deve essere
disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere (...).
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo
le aste di bandiere, di cartelli, di striscioni usate nelle pubbliche
manifestazioni e nei cortei, né altri oggetti simbolici usati nelle stesse
circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.