Articoli Codice penale - Difesa Personale - Budozena

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Articoli Codice penale - Difesa Personale

Difesa personale > Norme e Leggi
ARTICOLI DEL CODICE  PENALE   SULLA DIFESA PERSONALE
Art. 52 C. P. - Legittima difesa.
Non è punibile chi ha commeso il fatto per esservi stato costretto dalle necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Art. 53 C. P. - Uso legittimo delle armi. La Legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Art. 54 C. P. - Stato di necessità.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo, anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.
Art. 55 C. P. - Eccesso colposo.   
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preceduti dagli articoli 51, 52, 53, e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preceduto dalla legge come delitto colposo.
Art. 62 C. P. - Circostanze attenuanti comuni.   
Attenuano il reato, quando non vi sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) L'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2) L'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto altrui ingiusto; (...).


VIOLENZA
Art. 519 C. P. - Della violenza carnale.   
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni (...).
Art. 521 C. P. -Atti di libidine violenti.   
Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate (...), commette su taluni atti di libidine dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite (...). Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate (...), costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.
Art. 581 C. P. - Percosse.
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia del corpo o della mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con una multa fino a 350,00€. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di altro reato.
Art. 582 C. P. - Lesione personale.
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. (...).  
Art. 609 bis C. P. - Violenza sessuale.   
(Introdotto dal 6 marzo 1996, dal combinato disposto dagli Art. 2 e 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
1) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante l'abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni;
2) Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali;  a) Abusando delle condizioni d'inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; b) Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
3) Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Art. 609 octies bis C. P. - Violenza sessuale di gruppo.  
(Introdotto dal 6 marzo 1996, dal combinato disposto dagli Art. 2 e 9, L. 15 febbraio 1996, n.66).
1) La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.
2) Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
3) La pena è diminuita se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste all'articolo 609 ter.
4) La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando corrono le condizioni stabilita dai numeri 3) e 4) del primo comma e del terzo comma dell'articolo 112.
Art. 610 C. P. - Violenza privata.   
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni (...).
Art. 612 C. P. - Minaccia. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, con la querela della parte offesa, con la multa fino a lire 100.000. Se la minaccia è grave (...) la pena è la reclusione fino ad un anno e si procede d'ufficio.
 
ARMI
Art. 585 C. P. - Circostanze aggravanti.   
(...) Agli effetti della legge penale per armi s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione è l'offesa della persona; 2) tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Art. 4 T.U.L.P.S. - Porto d'armi od oggetti atti a offendere (L. 18 aprile 1975 n.110).
(...) Non possono essere portati, fuori dalla propria abitazione o delle sue appartenenze, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti a offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da € 55,00 a € 220,00. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere,può essere irrogata la sola pena dell'ammenda (...). Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere (...). Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, di cartelli, di striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
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